Per la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti, sulla base di un piano proposto dal debitore, possono ricorrere alla proposta di accordo di ristrutturazione tutti gli imprenditori che, pur esercitando un’attività commerciale, possano dimostrare il possesso contemporaneo dei seguenti requisiti:
Il piano del consumatore, che tende al medesimo risultato senza necessità di preventivo accordo con i creditori. Il piano è riservato ai soli “consumatori” (che sono tutte le persone fisiche che risultano gravate da debiti che non sono derivanti da attività di impresa o professione).
La liquidazione del patrimonio del debitore, che invece rappresenta la terza procedura prevista dalla legge ed alla quale si ricorre in caso di insuccesso delle prime due ovvero in caso di volontà del debitore di liquidare direttamente per intero tutto il suo patrimonio.
Qualora non sia possibile ricorrere all’accordo con i creditori oppure al piano del consumatore, che permettono un certo margine di scelta su quali e quanti beni cedere, è possibile chiedere volontariamente la liquidazione di tutto il proprio patrimonio (ad eccezione di alcuni beni che sono impignorabili). L’intero patrimonio, qualunque sia il suo valore, viene così messo a disposizione dei creditori liberando il debitore da tutti i suoi impegni ed obbligazioni.
Si può accedere a questa procedura anche se si è soggetti a procedure concorsuali diverse, o se si è già fatto ricorso nei precedenti 5 anni al piano del consumatore o all’accordo con i creditori (condizioni che invece non permettono di accedere alle altre due procedure).
La procedura di liquidazione, oltre che volontaria, può essere disposta dal Tribunale nei seguenti casi:
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