La legge 3/2012
Cosa c'è da sapere?

L'accordo con i creditori

Per la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti, sulla base di un piano proposto dal debitore, possono ricorrere alla proposta di accordo di ristrutturazione tutti gli imprenditori che, pur esercitando un’attività commerciale, possano dimostrare il possesso contemporaneo dei seguenti requisiti:

  • Avere avuto, nei tre esercizi antecedenti o dall’inizio della attività, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000 per ciascun anno;
  • Avere realizzato, nei medesimi esercizi, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 200.000 per ciascun anno;
  • Avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore ad euro 500.000.

Il piano del consumatore

Il piano del consumatore, che tende al medesimo risultato senza necessità di preventivo accordo con i creditori. Il piano è riservato ai soli “consumatori” (che sono tutte le persone fisiche che risultano gravate da debiti che non sono derivanti da attività di impresa o professione).

Calcolo usura e anatocismo

La liquidazione del patrimonio del debitore, che invece rappresenta la terza procedura prevista dalla legge ed alla quale si ricorre in caso di insuccesso delle prime due ovvero in caso di volontà del debitore di liquidare direttamente per intero tutto il suo patrimonio.

Qualora non sia possibile ricorrere all’accordo con i creditori oppure al piano del consumatore, che permettono un certo margine di scelta su quali e quanti beni cedere, è possibile chiedere volontariamente la liquidazione di tutto il proprio patrimonio (ad eccezione di alcuni beni che sono impignorabili). L’intero patrimonio, qualunque sia il suo valore, viene così messo a disposizione dei creditori liberando il debitore da tutti i suoi impegni ed obbligazioni.

Si può accedere a questa procedura anche se si è soggetti a procedure concorsuali diverse, o se si è già fatto ricorso nei precedenti 5 anni al piano del consumatore o all’accordo con i creditori (condizioni che invece non permettono di accedere alle altre due procedure).

La procedura di liquidazione, oltre che volontaria, può essere disposta dal Tribunale nei seguenti casi:

  • quando il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche ed agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria;
  • nel caso in cui durante la procedura risultino compiuti atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
  • quando con dolo o con colpa grave è stato aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo ovvero siano state dolosamente simulate attività inesistenti;
  • quando il debitore non adempie agli obblighi derivanti dall’accordo o dal piano, le garanzie promesse non vengono costituite o l’esecuzione dell’accordo o del piano diviene impossibile anche per ragioni non imputabili al debitore stesso.

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